domenica, Agosto 9, 2026

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Fine vita: la Regione dà attuazione ai principi costituzionali

Fine vita: al via il Progetto di Legge sul suicidio medicalmente assistito

L’evoluzione della giurisprudenza costituzionale e legislativa sui temi del “fine vita” e dell’autodeterminazione ha raggiunto uno snodo cruciale. Con l’approvazione della legge 22 dicembre 2017, n. 219 (“Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento”) e le storiche sentenze n. 242/2019 e n. 135/2024 della Corte Costituzionale, si è individuato il perimetro giuridico che rende non punibile e accessibile il suicidio medicalmente assistito (SMA). Un quadro di tutele pubbliche volto a garantire il rigoroso rispetto di precisi criteri clinici e procedurali.
A fronte di uno spazio normativo aperto dalla Consulta ma tuttora privo di un’attuazione statale organica, la Regione Emilia-Romagna ha scelto di assumersi la responsabilità istituzionale di dare agibilità e concretezza ai principi costituzionali, garantendo sul proprio territorio equità di accesso, certezza dei tempi e omogeneità delle prestazioni.
A legittimare l’intervento regionale è arrivata anche la recente sentenza n. 204/2025 della Corte Costituzionale. Pur con alcuni distinguo legati alla legge toscana, la Consulta ha confermato un principio fondamentale: le Regioni hanno la potestà di intervenire sul piano organizzativo e procedurale nell’ambito della tutela della salute (art. 117, terzo comma, Cost.), e tale competenza non è preclusa dall’inerzia del Parlamento nazionale.

Dalle delibere regionali alla disciplina con rango di legge

L’Emilia-Romagna aveva già strutturato un primo percorso con la DGR 194/2024 (istitutiva del Comitato Regionale per l’Etica nella Clinica – COREC) e con la Determinazione n. 2596/2024, che forniva le istruzioni tecnico-operative. Tuttavia, le successive pronunce della Corte Costituzionale (sentenze nn. 135/2024, 66/2025, 132/2025 e 204/2025) hanno reso necessario un adeguamento. In particolare, la Consulta ha ribadito l’esigenza di bilanciare la tempestiva presa in carico con tempi congrui di valutazione, indispensabili per svolgere gli approfondimenti clinici e diagnostici adeguati e per proporre concretamente un percorso di cure palliative efficaci, valorizzando la c.d. alleanza terapeutica prevista dalla L. 219/2017.
Il nuovo Progetto di Legge Regionale nasce proprio con l’obiettivo di tradurre questi principi in una fonte primaria con rango di legge, garantendo che ogni paziente emiliano-romagnolo in possesso dei requisiti possa accedere alla procedura in modo equo e gratuito.

I 4 requisiti di accesso identificati dalla Consulta

Il provvedimento disciplina l’accesso alla procedura per i soli pazienti che presentino contestualmente le quattro condizioni fissate dalla sentenza 242/2019 della Corte Costituzionale:
  1. Essere tenuti in vita da trattamenti di sostegno vitale
  2. Essere affetti da una patologia irreversibile, fonte di sofferenze fisiche o psicologiche intollerabili
  3. Essere pienamente capaci di prendere decisioni libere e consapevoli
  4. Aver ricevuto informazioni appropriate e complete sulle alternative terapeutiche e sulle cure palliative disponibili
La sussistenza di tali requisiti deve essere accertata e verificata da strutture pubbliche del Servizio Sanitario Nazionale attraverso iter rigorosi.

La struttura del Progetto di legge

Il testo si articola in 12 articoli suddivisi in tre Titoli, che tracciano l’architettura organizzativa e il percorso assistenziale.
Titolo I – Disposizioni generali (Artt. 1-3)
Articolo 1 (Finalità e quadro giuridico): Fissa i principi di uniformità organizzativa e l’ambito di applicazione. Entro 10 giorni dall’entrata in vigore della legge, la Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare adotterà le nuove istruzioni tecnico-operative.
Articolo 2 (Le Commissioni CoVam)
Istituisce le Commissioni di Valutazione Multidisciplinari di Area Vasta (CoVam), composte da professionisti di otto specialità cliniche. La norma disciplina le modalità di nomina, di voto, le supplenze e la possibilità di avvalersi di consulenti esterni. Su richiesta del paziente, potrà integrare la CoVam (con funzione consultiva) anche il Medico di Medicina Generale o un medico di fiducia.
Articolo 3 (Presentazione dell’istanza)
L’atto formale, corredato dal consenso informato e dalla documentazione medica, va presentato all’Azienda USL di residenza/domicilio o all’Azienda Ospedaliero Universitaria/IRCCS in caso di ricovero.
Titolo II – Iter procedimentale e presa in carico (Artt. 4-8)
Articolo 4 (Trasmissione e tempestività)
L’istanza viene inviata subito alla CoVam e al COREC. La procedura si deve svolgere senza ingiustificati ritardi, garantendo al contempo gli approfondimenti diagnostici necessari.
Articolo 5 (Attività istruttoria)
La CoVam verifica la volontà consapevole del paziente, l’informazione sulle cure palliative e la libertà di revocare la richiesta in qualsiasi momento. Le tempistiche vengono stimate e comunicate per iscritto al paziente, modulandosi sulle sue specifiche esigenze cliniche.
Articolo 6 (Modalità operative)
La CoVam definisce le modalità di attuazione del SMA (che prevedono l’assistenza del personale sanitario) eventualmente tramite un protocollo condiviso con il medico di fiducia del paziente, inviando la relazione al COREC.
Articolo 7 (Parere del COREC)
Il Comitato Regionale per l’Etica nella Clinica esprime un parere obbligatorio ma non vincolante. Per formulare il giudizio, il COREC può attivare colloqui diretti con il paziente o con i suoi familiari/designati.
Articolo 8 (Relazione conclusiva)
Documento finale redatto dalla CoVam che attesta i requisiti, l’appropriatezza dei farmaci e dei presidi necessari, integrando il parere del COREC. Viene trasmesso al paziente e ai Direttori Sanitari competenti per l’esecuzione.
Titolo III – Prestazioni, coperture e controlli (Artt. 9-12)
Articolo 9 (Gratuità ed equità)
L’intero percorso assistenziale è erogato dal Servizio Sanitario Regionale senza alcun onere a carico del paziente.
Articolo 10 (Norma finanziaria)
Si dispone una copertura finanziaria fino a un massimo di 50.000 euro annui per il triennio 2026-2028, rinviando ai bilanci successivi le autorizzazioni di spesa ordinarie.
Articolo 11 (Valutazione e controllo)
L’Assemblea Legislativa eserciterà un monitoraggio costante tramite una relazione triennale presentata dalla Giunta per verificare i risultati in termini di adeguatezza, equità e accessibilità.
Articolo 12 (Entrata in vigore)
La legge sarà applicabile dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul BURERT.
Redazione
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